Le sanzioni per la mancata conformità aggiungono un ulteriore livello di complessità e di rischio. Il CBAM prevede sanzioni pecuniarie in caso di inesattezze o omissioni nei rapporti, rafforzando così la necessità di accuratezza e diligenza. L'obbligo di ispezione dei rapporti da parte di verificatori terzi sottolinea ulteriormente questa necessità di precisione.
Per affrontare con successo questa transizione, le aziende devono dare priorità alla digitalizzazione delle fatture, all'automatizzazione dei requisiti di rendicontazione e all'acquisizione di competenze nella diligenza internazionale sui prezzi del carbonio. Quando tutti gli aspetti della rendicontazione trimestrale CBAM sono conformi, l'azienda deve iniziare a gestire la propria esposizione alla carbon tax il prima possibile, dato che le quote gratuite iniziano a essere gradualmente eliminate a partire dal 2026.
Le aziende dell'UE devono adottare energia a basse emissioni di carbonio e processi più puliti non solo per sopravvivere, ma anche per ottenere un vantaggio competitivo duraturo. Ora o mai più.
Per affrontare efficacemente la transizione al CBAM, le aziende devono concentrarsi su 4 aree chiave:
1. Responsabilità di reporting
Il CBAM si applicherà alle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, esclusi quelli coperti dal sistema ETS dell'UE o da accordi equivalenti come Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Tuttavia, i Paesi terzi con meccanismi nazionali equivalenti di determinazione del prezzo del carbonio possono richiedere l'esclusione dal CBAM per mantenere la compatibilità con gli obblighi dell'Unione Europea nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Solo i "dichiaranti autorizzati CBAM" sono autorizzati a importare prodotti coperti dal CBAM, il che significa che ogni azienda dell'UE che importa merci CBAM è tenuta a registrarsi come tale presso la propria autorità nazionale competente entro la fine del 2024.
Ciascuna entità dichiarante deve inviare relazioni trimestrali complete al nuovo "Registro transitorio CBAM". Questi rapporti devono indicare la quantità totale di ogni tipo di prodotto, il paese di origine del prodotto, il percorso di produzione e le emissioni totali incorporate. In particolare, per i prodotti siderurgici, è richiesto anche il numero di identificazione dell'acciaieria da cui proviene il lotto di materie prime. La prima di queste relazioni trimestrali è prevista entro gennaio 2024.
2. Metodi di calcolo delle emissioni dirette e indirette
Durante il primo anno di attuazione, le imprese potranno scegliere tra tre modalità di rendicontazione: (a) rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE); (b) rendicontazione basata su sistemi nazionali equivalenti di Paesi terzi; (c) rendicontazione basata su valori di riferimento. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo il metodo UE.
I metodi di calcolo per le emissioni dirette e indirette sono fondamentali per le aziende per comprendere con precisione la loro impronta di carbonio. Per le emissioni dirette, le aziende possono utilizzare il metodo basato sul calcolo, che determina le emissioni dai flussi di fonti sulla base dei dati delle attività, oppure il metodo basato sulla misurazione, che identifica le fonti di emissione attraverso la misurazione continua della concentrazione di gas serra.
Le emissioni indirette, invece, sono calcolate secondo le regole specificate nella bozza di regolamento di attuazione. L'obiettivo, durante il periodo di transizione, è quello di raccogliere i dati che informeranno la metodologia per il calcolo delle emissioni indirette incorporate.
Scarica qui le regole di misurazione delle emissioni specifiche per gli impianti internazionali
3. Rendicontazione dei prezzi del carbonio pagati all'estero
Il regolamento CBAM riconosce che le giurisdizioni al di fuori dell'UE hanno i propri sistemi di tariffazione del carbonio. Le imprese sono tenute a comunicare vari elementi di questi sistemi esteri, tra cui l'importo pagato nel Paese di origine, le emissioni coperte dal prezzo del carbonio, la forma del prezzo del carbonio, le informazioni sugli sconti e le assegnazioni gratuite e le disposizioni di legge in materia di prezzi e compensazioni.
Questa sezione è di fondamentale importanza poiché le tasse sul carbonio pagate all'estero sono deducibili dal prezzo delle quote di emissione CBAM e si prevede che nei prossimi anni nasceranno altri meccanismi nazionali di determinazione del prezzo del carbonio, anche in Cina. Maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato.
4. Sanzioni in caso di non conformità:
L'inosservanza degli obblighi di rendicontazione delle CBAM può comportare sanzioni pecuniarie, che variano tra i 10 e i 50 euro per tonnellata di CO2e. Tuttavia, è probabile che l'UE sia inizialmente indulgente con i rapporti incompleti.